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PUBBLICATO IL 17 GIUGNO 2020

L’udienza virtuale e i suoi paradossi (ovvero quando il giudice è “meno uguale”): osservazioni a margine di una questione di legittimità costituzionale

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    Con ordinanza di data 19 maggio 2020 il Tribunale di Mantova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020) così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 28/2020, sostenendone «il palese contrasto con gli artt. 3, 32, 77 e 97 Cost. limitatamente alle parole “con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e”».


    In sintesi, il giudice rimettente si duole di ciò, che la norma che disciplina la celebrazione delle udienze civili cc.dd. “da remoto” (ossia, in teleconferenza tramite l’applicativo Microsoft Teams) imponga la presenza fisica del solo giudice nell’ufficio giudiziario, quando ben sarebbe possibile che il magistrato se ne rimanesse nella propria abitazione e non si esponesse pertanto al rischio di contrarre l’infezione da SARS-COV-2.


    L’obiezione non difetta in sé di ragionevolezza e buonsenso: in fondo, se ben possono gli avvocati (e debbono, per quanto riguarda le attività di deposito) operare dal loro domicilio (personale o professionale, a loro discrezione), non si vede perché non potrebbe farlo anche il magistrato, dato che la “stanza virtuale” dell’udienza è raggiungibile da qualunque luogo fisico ci si colleghi.


    Sotto il profilo giuridico, il rimettente articola le proprie censure in cinque fitte pagine di ordinanza, che tuttavia non dicono molto più di quanto noi abbiamo riassunto nelle cinque righe del precedente capoverso.


    Nonostante, si ribadisce, la doglianza non manchi di fondamento pratico, riteniamo tuttavia assai probabile che verrà respinta, per una semplice - per non dire banalissima - ragione, anch’essa del tutto concreta; a discolpa del magistrato, ci corre di osservare che se nella relazione illustrativa al D.L. de quo tale ragione fosse stata esplicitata, non si sarebbe sollevato “tanto rumore per nulla” (e, in fondo, iura novit curia, mica le tecnicalità informatiche…).


    Qual è dunque questa “ragion pratica”?


    Né più né meno che l’infrastruttura stessa su cui opera il processo civile telematico.


    Il magistrato è tenuto a redigere il verbale d’udienza e i propri provvedimenti avvalendosi della c.d. “Consolle del magistrato”, e i file che così vengono prodotti sono memorizzati negli archivi elettronici della RUG, ossia la Rete Unica della Giustizia (cioè l’infrastruttura informatica del Ministero della giustizia).


    Orbene, ai fini che ci interessano, caratteristica saliente della RUG è l’essere un sistema chiuso, non accessibile dall’esterno di essa: tale peculiarità dipende da ragioni di sicurezza informatica, onde scongiurare (o, quantomeno, ridurre al minimo) il rischio d’intrusioni e accessi indebiti (et pour cause, stante la delicatezza dei dati trattati).



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PUBBLICATO IL 10 APRILE 2020

Squarci su un futuro presente: le udienze telematiche

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    Le esigenze sanitarie di distanziamento sociale hanno interessato ogni aspetto dell’esistenza che eravamo abituati a considerare “normale”, e l’attività giudiziaria non fa eccezione.


    Sebbene in misura notevolmente minore che in passato, i tribunali rimangono luoghi in cui l’“assembramento” (di avvocati, in particolare) è la condizione più frequente (perlomeno, in occasione delle udienze).


    Per ovviare a un simile inconveniente, non appena terminerà l’attuale periodo di sospensione di ogni attività ordinaria, le udienze civili che non comportino attività particolarmente complesse saranno celebrate “a distanza”, ossia tramite gli strumenti informatici della teleconferenza.


    Si tratta di un fatto senza precedenti (nel processo penale si era proceduto, in determinati casi e per esigenze di sicurezza, all’audizione di testimoni o di imputati detenuti nel regime c.d “41-bis”) e di un’innovazione dettata da contingenti ragioni emergenziali, pertanto assai scarna a livello normativo e con non poche incognite sotto il profilo pratico (quest’ultime, dovute in buona parte alla sostanziale impreparazione dei giuristi in punto utilizzo degli strumenti informatici).


    In questi giorni, la Commissione informatica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone (nella quale anch’io mi pregio di portare il mio contributo) ha realizzato una serie di eventi formativi a pro dei colleghi, utilizzando proprio la teleconferenza per illustrare gli aspetti basilari e pratici dello strumento, nella prospettiva dell’udienza civile (inclusa una minimale simulazione di come questa dovrebbe svolgersi in concreto avanti il giudice).


    Si è trattato di un impegno alquanto intenso e concentrato: la settimana scorsa è stata dedicata interamente all’organizzazione e alla preparazione degli incontri, che si sono svolti negli ultimi tre giorni, per un totale di sette sessioni formative e di oltre duecento partecipanti.


    L’esperienza - al di là di intuibili soddisfazioni personali - offre tuttavia il destro per una riflessione sul futuro prossimo venturo, e personalmente mi conferma in un’idea che nutro già da parecchio tempo e che ho di sfuggita accennato anche nei miei scritti sull’argomento.


    L’informatizzazione del processo civile non comporta semplicemente la prosecuzione di attività consuete e usuali con mezzi nuovi: questo è solo il transitorio momento presente.


    In realtà, sotto la superficie riposano innovazioni che cambiano completamente il quadro di riferimento.


    Si pensi a come era organizzato un tribunale prima dell’entrata in vigore (nel 2014) del processo civile telematico: tutti gli atti e i provvedimenti del processo erano in formato analogico (ossia, cartaceo) ed erano immagazzinati negli archivi fisicamente posti all’interno del palazzo di giustizia (o, comunque, in edifici materiali nella disponibilità degli uffici giudiziari).


    Adesso, invece, atti e provvedimenti sono nativamente digitali e i supporti nei quali sono memorizzati non si trovano fisicamente nell’ufficio al quale pertengono, bensì in una (o più) server farm dislocata chissà dove, e l’accesso a tali atti e provvedimenti è possibile solo tramite internet (e a determinate condizioni).


    I palazzi di giustizia sono rimasti quindi come luoghi fisici “solo” per le persone, per consentire determinate interazioni fra l’amministrazione della giustizia (giudici, cancellieri, etc.) e l’utenza (avvocati, consulenti, parti, etc.).


    Se anche l’interazione viene trasferita nella dimensione digitale, non avrà più alcun senso pratico la ripartizione territoriale che abbiamo conosciuto sin qui: ecco, quindi, profilarsi quella che mi piace chiamare “Giurisdizione Unica Nazionale”, ossia un’unica struttura organizzativa, totalmente dematerializzata, accessibile solamente tramite il web.


    Ciò comporterà il ripensamento e la ridefinizione anche del ruolo degli avvocati, più che mai interfaccia indispensabile fra le persone (tanto individui quanto organizzazioni) e la Giustizia.


    Tutto ciò, prima della pandemia era nulla più di un’eventualità, sicuramente assai lontana nel tempo; adesso, è una prospettiva che, sebbene non ancora concreta, ha già, secondo me, notevoli possibilità di avverarsi nel giro di pochi anni.


    Sarà un bene? Sarà un male?




    Sarà un cambiamento, perché l’esistenza è un continuo divenire: come sempre, starà alle persone far sì che sia un miglioramento.



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PUBBLICATO IL 13 MARZO 2020
L’impensata spinta al progresso, ovvero dell’eterogenesi dei fini

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    Nei momenti di difficoltà, anche nelle crisi gravi come quella che stiamo vivendo in queste settimane, è importante mantenere la lucidità e, soprattutto, quella volontà ottimista che consente di scorgere comunque qualcosa di positivo anche quando tutto sembra star precipitando.


    L’art. 2, comma 6, D.L. 8/03/2020 n. 11 prescrive che, almeno sino al 31 maggio 2020, anche per gli atti introduttivi (ricorsi, citazioni, comparse di costituzione) dei giudizi civili avanti i Tribunali e le Corti d’Appello sia obbligatorio il deposito con modalità telematiche; come pure i pagamenti degli oneri giudiziari (contributo unificato, marche di cancelleria, etc.) debbono avvenire esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA.


    Abbastanza incongruamente, infatti, sinora era stato consentito per tali atti (ma solo per questi), in alternativa, anche il deposito nelle tradizionali forme cartacee (“analogiche”, per dirla con la terminologia tecnica); il che non risolveva gli eventuali imbarazzi tecnologici degli avvocati più restii a metabolizzare il processo telematico, nonostante questo sia la regola ormai da quasi 6 anni (infatti, per tutti gli atti successivi il deposito è esclusivamente telematico), in compenso creava ulteriori inconvenienti alle cancellerie, che si trovavano, in quei casi, a dover gestire un fascicolo “sdoppiato” (una parte in formato cartaceo, tutto il resto in digitale).


    Personalmente, non ho più depositato un foglio di carta in tribunale (né in corte d’appello) dal maggio 2014, e da quando i pagamenti telematici sono divenuti agevoli quanto effettuare un acquisto via e-commerce non utilizzo più nemmeno le classiche marche.


    E ciò, non solo perché, da giurista teorico, ho più volte stigmatizzato l’insensatezza dell’aver mantenuto il “doppio canale” per gli atti introduttivi, ma anche perché, da giurista pratico, ho potuto verificare direttamente quanto più comodo ed effettivo sia l’operare in forma telematica.


    Avrei preferito, naturalmente, che una riforma del genere fosse stata introdotta molto tempo fa e nel contesto di un programma serio di potenziamento del servizio giustizia; avrei anche preferito (ancor più ovviamente) che le cose rimanessero come stavano, pur di non vivere (insieme a miliardi di altre persone) la sciagura coronavirus; ma se vogliamo (dobbiamo!) essere ottimisti, questa prescrizione va vista in maniera assolutamente positiva, e ci auguriamo che sia resa definitiva anche dopo il 31 maggio.


    Peccato però che ci sia voluta una pandemia per giungere a una scelta tanto semplice.

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